La classificazione dei rimorchi auto e carrelli appendice secondo il codice della strada

Il Codice della Strada italiano definisce e classifica i rimorchi in base a diversi criteri, tra cui la massa complessiva, la destinazione d’uso e le caratteristiche costruttive.

Classificazione per Massa Complessiva (Art. 47 CdS)

L’articolo 47 del Codice della Strada classifica i rimorchi nella categoria “O”, suddivisa in quattro sottocategorie in base alla massa complessiva a pieno carico:

  • Categoria O1: rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t.
  • Categoria O2: rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t.
  • Categoria O3: rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t.
  • Categoria O4: rimorchi con massa massima superiore a 10 t.

Questa classificazione è fondamentale per determinare i requisiti tecnici, le limitazioni di circolazione e le patenti necessarie per il traino dei rimorchi.

Classificazione per Destinazione d’Uso (Art. 56 CdS)

L’articolo 56 del Codice della Strada distingue i rimorchi in base alla loro destinazione d’uso:

  • Rimorchi per trasporto di persone: limitati ai rimorchi con almeno due assi e ai semirimorchi.
  • Rimorchi per trasporto di cose: utilizzati per il trasporto di merci generiche.
  • Rimorchi per trasporti specifici: caratterizzati da una carrozzeria permanente destinata al trasporto di determinate merci (es. autocisterne, bisarche).
  • Rimorchi ad uso speciale: equipaggiati con attrezzature permanenti per compiti specifici (es. officine mobili, laboratori).
  • Caravan: rimorchi attrezzati per essere adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo.
  • Rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive (T.A.T.S.): destinati al trasporto di attrezzature come imbarcazioni o alianti

Semirimorchi

I semirimorchi sono veicoli costruiti in modo tale che una parte di essi si sovrapponga all’unità motrice, scaricando su di essa una parte significativa della propria massa o del carico. Sono comunemente utilizzati in combinazione con trattori stradali per formare autoarticolati.

Carrelli Appendice

I carrelli appendice sono rimorchi a non più di due ruote, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili, e trainabili da autoveicoli. Si considerano “parti integranti” del veicolo trainante, purché l’insieme rientri nei limiti di massa e sagoma previsti dal Codice. Non necessitano di immatricolazione separata, ma devono essere riportati sulla carta di circolazione del veicolo trainante.

Requisiti Tecnici e Normativi

  • Immatricolazione: tutti i rimorchi (esclusi i carrelli appendice) devono essere immatricolati e muniti di targa propria posteriore con la scritta “RIMORCHIO”.
  • Assicurazione:
    • I rimorchi devono essere coperti da RCA, di norma inclusa nella polizza della motrice, ma con premio maggiorato.
    • Quando staccati, necessitano di assicurazione per rischio statico.
    • I carrelli appendice, in quanto parte integrante del veicolo, non necessitano di assicurazione separata.
  • Targatura:
    • I rimorchi hanno una targa propria.
    • I carrelli appendice usano una targa ripetitrice gialla con la lettera “R” rossa.
  • Velocità massima:
    • Per veicoli con rimorchio: 70 km/h su extraurbane principali e 80 km/h in autostrada.
    • I carrelli appendice, non essendo considerati rimorchi, non sono soggetti a tali limiti ridotti.

Patenti Necessarie per il Traino

La patente richiesta per il traino di un rimorchio dipende dalla massa del rimorchio stesso e dalla massa complessiva del complesso veicolare:

  • Patente B: consente il traino di rimorchi con massa massima autorizzata fino a 750 kg; se il rimorchio supera i 750 kg, la massa complessiva del complesso non deve superare i 3.500 kg.
  • Patente B96: consente il traino di rimorchi con massa superiore a 750 kg, purché la massa complessiva del complesso non superi i 4.250 kg.
  • Patente BE: necessaria per il traino di rimorchi con massa massima autorizzata superiore a 750 kg, quando la massa complessiva del complesso supera i 4.250 kg.